Indicazioni per le aziende svizzere che occupano frontalieri italiani
Come già pubblicato nella nostra news letter di settembre 2015, il 1°maggio 2015 è entrata in vigore una modifica del regolamento di esecuzione al Codice doganale europeo che comporta dei cambiamenti anche per i datori di lavoro svizzeri che mettono a disposizione dei loro dipendenti domiciliati in Italia un veicolo aziendale da usare anche a scopi privati. Qui di seguito spieghiamo cosa fare per non incappare in sanzioni.
Contesto giuridico in Italia
Prima di tale data un datore di lavoro svizzero poteva mettere a disposizione dei dipendenti frontalieri domiciliati in Italia un veicolo aziendale da usare anche a scopi privati senza dover pagare dazi all’importazione in Italia. Questa disposizione dell’articolo 561 capoverso 2 del Codice doganale è stata modificata con effetto dal 1°maggio 2015.
Ora, un veicolo aziendale immatricolato in Svizzera può essere usato da collaboratori domiciliati in Italia solo sul percorso casa-lavoro e per i viaggi di servizio. L’ Agenzia italiana delle dogane impone al dipendente di portare con sé una dichiarazione in cui il datore di lavoro lo autorizza ad usare il veicolo aziendale e una copia del contratto di lavoro in cui è menzionato l’uso del veicolo[1]. All’autorità doganale italiana competente bisogna inoltre presentare una notifica secondo cui il dipendente italiano può utilizzare il veicolo immatricolato in Svizzera per i tragitti tra il posto di lavoro e il domicilio come pure a scopi professionali.
Va rilevato che la dichiarazione e la notifica all’autorità competente sono valide al massimo due anni. Scaduto questo termine occorre rinnovarle. In caso di inosservanza la legge prevede sanzioni severe: le autorità doganali italiane possono confiscare il veicolo.
Contesto giuridico in Svizzera
Viceversa, non è ammesso l’uso in Svizzera a scopi professionali di un veicolo immatricolato in Italia a nome del datore di lavoro. In virtù del diritto doganale svizzero un veicolo immatricolato in Italia non può essere usato in Svizzera a scopi professionali per un datore di lavoro svizzero. Si parla di uso illecito a scopi professionali se per esempio il dipendente usa il veicolo per recarsi da un cliente del datore di lavoro. È per conto ammessa la trasferta dal luogo di lavoro a quello di domicilio e viceversa.
Ci raccomandiamo di consultare un professionista affinché vi consigli sulle soluzioni da adottare per evitare eventuali problemi con le competenti autorità.
[1] Protocollo 31094 dell’11 marzo 2015 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
(Fonte scheda informativa SSIC)